ROMA - 3-6-2025 -- Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque referendum abrogativi riguardanti lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15.
Mai come questa volta il voto referendario diventa obbligatoriamente voto politico, non solo scontro tra visioni differenti sui temi proposti (in parte derivanti dal cosiddetto Job Act del governo Renzi), ma conflitto sulla stessa opportunità di recarsi alle urne. Laddove da un lato l'appello è alla partecipazione (come principio democratico qualunque sia la scelta che si intenda fare), dall'altro c'è una legittima interpretazione della legge che, prevedendo il raggiungimento del quorum del 50% più uno degli aventi diritto per rendere valida la consultazione popolare, dà valore all'opzione del non voto.
Ma, con precisone, su cosa si voterà? Le schede sono state ampiamente criticate per la loro scarsa chiarezza. Riprendendo nel dettaglio gli articoli di legge da abrogare, risultano necessariamente poco leggibili.
Torniamo pertanto a proporvi una piccola guida, sintetica. Al di là di quelle che possono essere le indicazioni delle parti politiche alle quali si è propensi, proviamo a entrare nel merito delle questioni.
I quesiti referendari sono promossi da sindacati e associazioni. Quattro toccano il mondo del lavoro, il quinto riguarda le norme sull’ottenimento della cittadinanza italiana. Nei mesi scorsi la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili tutti e cinque i quesiti, dando il via alla consultazione. Ricordiamo che essendo referendum abrogativi, votando sì si chiede di abrogare gli articoli di legge proposti, il no chiede il mantenimento.
Il primo quesito (scheda verde) riguarda l’abrogazione della normativa sui licenziamenti illegittimi del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Attualmente, i lavoratori assunti dal 2015 in imprese con più di 15 dipendenti non hanno diritto al reintegro anche in caso di licenziamento giudicato ingiustificato.
«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»
IL QUESITO: - Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito
con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194,
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l.
24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte
costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?
Il secondo referendum (scheda arancione) vuole eliminare il tetto massimo di sei mensilità di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 16 dipendenti, lasciando al giudice il compito di determinare l’equo indennizzo.
«Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»
IL QUESITO - Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti
individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole:
“compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?
Il terzo quesito (scheda grigia) interviene sui contratti a termine. Si propone di reintrodurre l’obbligo di indicare motivazioni oggettive per l’uso dei contratti temporanei fin dall’inizio del rapporto.
«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»
IL QUESITO - Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non
superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi
applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e
produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata
superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4,
limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici
mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?
Il quarto referendum (scheda rosso rubino) si concentra sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e vuole estendere la responsabilità solidale per infortuni anche ai committenti e alle imprese appaltanti, oggi escluse in molti casi.
«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione».
IL QUESITO - Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato
dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.”?
Il quinto quesito (scheda gialla) propone di modificare la legge sulla cittadinanza italiana, dimezzando da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza legale richiesto per la domanda da parte di stranieri extracomunitari maggiorenni. Restano invariati tutti gli altri requisiti, come conoscenza della lingua italiana, reddito adeguato, incensuratezza e rispetto delle norme fiscali.
«Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».
IL QUESITO - Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano”
e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che
risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante
“Nuove norme sulla cittadinanza”?


